Art. 1.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali effettuano il censimento, anche utilizzando i dati forniti degli uffici provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei nuclei familiari con reddito annuo inferiore a 6.000 euro e composti esclusivamente da cittadini di età superiore a sessantacinque anni.
      2. I cittadini con i requisiti anagrafici e patrimoniali di cui al comma 1 hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di usufruire gratuitamente del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari, definito ai sensi dell'articolo 2.
      3. I cittadini portatori di handicap grave e i malati cronici non ospedalizzati, anche di età inferiore a sessantacinque anni, accedono gratuitamente al servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari di cui alla presente legge.
      4. I cittadini di età inferiore a sessantacinque anni, con reddito annuo non superiore a 6.000 euro, hanno accesso al servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari con una riduzione pari al 50 per cento del costo previsto.